Descrizione

E' possibile ricevere un contributo alla spesa sostenuta per il pagamento del canone di locazione. ll contributo va ai nuclei familiari che vivono in affitto sul territorio di uno dei Comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino che siano in possesso di specifici requisiti.

Modalità di richiesta

Per ottenere il contributo occorre partecipare al relativo Bando "Contributo affitto" con cadenza annuale.

Le modalità di partecipazione possono variare e sono specificate di volta in volta nel Bando.

Il  richiedente riceverà l'informativa al trattamento dei dati personali e autorizza l'utilizzo dei dati stessi in base al GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Requisiti del richiedente

Requisiti posseduti alla data di partecipazione al bando:

  1. essere residente sul territorio di uno dei Comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
  2. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche cittadini/e di Paesi Terzi in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda;
  3. non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno all'alloggio con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo;
  4. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ubicato sul territorio di uno dei comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, di proprietà privata, non accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9. Quest'ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi, se i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
  5. essere in possesso di un’Attestazione ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore al limite definito di volta in volta in Bando.

Per rientrare in una delle due fasce previste dalla normativa, dall'ISEE devono risultare i valori di seguito indicati:

       FASCIA A :
valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno di riferimento;

incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

       FASCIA B :
valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno di riferimento e l’importo di cui sopra, definito di volta in volta in Bando;

incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;

valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per accesso a ERP)

    6. non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019 e s.m.i.;

    7. non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;

    8. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

    9. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere b) e c);                     
Il requisito della non titolarità di cui ai punti 6, lett. a) e b), è esteso a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. In caso di titolarità di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolarità pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, deve essere documentata la non disponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. 

Documentazione da presentare

Documentazione obbligatoria:

  1.  titolo di soggiorno in corso di validità;
  2.   copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato
  3. copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o opzione regime cedolare secca;
  4. copia di almeno una ricevuta di affitto pagato nell'anno corrente (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo) o documenti equipollenti (bonifici bancari o postali) dimostrativi dell'effettivo pagamento del canone di affitto;
  5. marca da bollo da € 16,00 che, se presentata in scansione, deve essere annullata (apponendovi a penna la data della domanda), oppure ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo da € 16,00.

Documentazione da presentare solo nei casi particolari:

  • 1. copia dell’eventuale provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o eventuale

provvedimento di separazione giudiziale in corso;

  • 2. documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l’inadeguatezza dell’alloggio ubicatoa distanza pari o inferiore a 50 km. come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R.T.n. 2/2019 (solo in caso di titolarità di cui al punto 6), lett a, dell’art. 1);
  • 3. copia dei documenti attestanti l’eventuale procedura di pignoramento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), del presente bando;
  • 4. copia dei documenti attestanti l’eventuale indisponibilità della casa coniugale ai sensi dell’art. 1,comma 6, lettera b), del presente bando;
  • 5. copia dei documenti attestanti l’eventuale inagibilità dell’alloggio posseduto, rilasciata dalComune o altra autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), del presente bando;
  • 6. documentazione relativa all’utilizzo dell’immobile per attività lavorativa prevalente del nucleo familiare (solo per i casi previsti dall’art. 1 comma 6, lettera b);
  • 7. per i soggetti che dichiarano ISE zero o un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o idonea certificazione rilasciata dal Servizio Sociale del Comune;
  • 8. in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l’aiuto economico, corredata da documento di identità e documentazione attestantela capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea).
  • 9. Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanentedella capacità lavorativa superiore a 2/3: copia del certificato della competente ASL.
  • 10. Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L. 104/92: copia della relativa certificazionedella ASL.

Le domande accolte vengono inserite in un'unica graduatoria intercomunale, distintamente suddivisa nelle due fasce A e B, e successivamente ordinate all'interno di ciascuna fascia secondo il punteggio ottenuto sulla base dei criteri definiti di volta in volta in Bando.

La graduatoria è valida per l'anno di riferimento per l'ottenimento del contributo, ovverosia per l'anno di presentazione della domanda.

Per i richiedenti che vedono la propria domanda inserita in graduatoria sussiste l'obbligo di presentazione di tutte le ricevute mensili relative al pagamento dell'affitto dell'anno in corso, entro la data definita in Bando (che di solito si aggira introno alla fine di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda). Gli Uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

Una volta acquisite tutte le ricevute e fatti gli opportuni calcoli di riparto delle risorse disponibili (effettuati rispettando i criteri definiti dalla normativa in vigore), i contributi vengono liquidati ai richiedenti in un’unica soluzione, in dodicesimi in funzione delle mensilità effettivamente pagate, nei limiti delle risorse disponibili, fino ad esaurimento delle risorse stesse.

Informazioni

A causa del mancato finanziamento, da parte del Governo Italiano, del Fondo Nazionale che alimenta il contributo affitto per quanto riguarda la grande maggioranza delle risorse disponibili, nel 2023 non è stato possibile pubblicare il Bando Contributo Affitto, per esiguità delle risorse presenti, di unica provenienza regionale e comunale.

Nel 2024 purtroppo la situazione a livello nazionale non è cambiata; tuttavia, al momento è ferma volontà dell'Ente pubblicare comunque il Bando Contributo Affitto 2024, utilizzando a copertura del fabbisogno che si presenterà le risorse di natura regionale e comunale relative all'anno 2024 e 2023.

Normativa di riferimento

Legge n. 431/1998 e ss. mm. ed ii. “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”

Riferimenti e contatti

Ufficio
Politiche per la Casa e Barriere Architettoniche
Referente
Rosa Sarti
Responsabile
Gilberto Macaluso
Indirizzo
San Casciano Val di Pesa Via Machiavelli, 56
Tel
055 8256267 055 055
E-mail
r.sarti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it - g.macaluso@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
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